Economia e Potere

Il MES: un altro passo verso l'oligarchia, [di Alfredo Cosco]

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view post Posted on 16/4/2013, 01:11     +1   -1
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COS'E' IL M.E.S.

Immaginate qualcosa di strampalato, di visibilmente assurdo.
Immaginate che un gruppo di Stati crei una cassa economica per il sostegno reciproco. Un gruppo di Stati già abbastanza nei guai dal punto di vista economico. E che, per ovviare a ulteriori rischi futuri, si impegnino a trovare ingenti quantità di denaro da destinare a questo fondo.
Immaginate che su questo fondo gli Stati costituenti non abbiano alcun potere.
E non solo, immaginate che i gestori del fondo, possano, in maniera insindacabile, richiedere, ai singoli Stati tutto il denaro che ritengono necessario per questo fondo.
Immaginate che questi gestori possono fare qualsiasi cosa, e nessuno può contestarli, o citarli in giudizio.
Immaginate che... una volta che tu Stato ti trovassi in effettiva grande difficoltà economica, tu dica: “ok, nonostante tutte le linee d’ombra, e le regole folli, però perlomeno c’è questo fondo a cui ricorrere”.
Probabilmente pensereste che un fondo creato per salvare gli Stati, e per il quale ti sei dovuto ulteriormente svenare, e magari anche a indebitarti, e quindi un fondo creato per ovviare a difficoltà economiche, ma che per crearlo ha comportato ulteriori difficoltà economiche, nel momento del bisogno ti dia semplicemente i soldi, pur se con alcuni criteri.
Invece no: te li dà, ma in prestito. Un “aiuto” che accrescerà ulteriormente il tuo debito.
E non solo. In cambio di questo prestito che ti inchioderà ulteriormente, nel medio-lungo periodo, nella spirale del debito, vorrà che tu Stato faccia una bella cura dimagrante, tagli, tassi e svendite.
Naturalmente starete pensando che è una follia che neanche la più spregiudicata delle menti malate oserebbe architettare. Qualcosa che solo a ipotizzarla reagiremmo con sdegno.
Bene, tutto questo esiste, e vincola diciassette Paesi europei.
Tutto questo è entrato in vigore nel 2013. Tutto questo è stato presentato ai cittadini dell’Eurozona come Fondo Salva Stati o Meccanismo di Stabilità Economica, in acronimo MES (o, all'inglese, ESM).

Tutto questo non nasce dal nulla, ma si inserisce nella più complessiva architettura della Costituzione europea.
A tutto questo abbiamo aderito senza un dibattito pubblico, senza prese di posizioni parlamentari. Queste norme sono state ratificate con la stessa discussione pubblica, politica e mediatica che ci sarebbe per l’approvazione di una riforma di puro dettaglio di un regolamento di condominio.

Ma andiamo a vedere più concretamente che cosa è il MES.
Una avvertenza. Le parti iniziali potranno dare a qualcuno l'impressione che questa sia una materia tecnica e poco comprensibile. Ma andate avanti, ci saranno dei passaggi che troverete estremamente chiari e rivelatori. Passaggi che è importante che leggiate.

nubi

Più di due anni fa circa, quando ancora la crisi non era arrivata ai livelli distruttivi attuali, in Europa si decise che era necessario un ennesimo strumento finanziario contro la c.d. “crisi del debito sovrano”.
Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo concordò sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Attenti alla parola “permanente”. Questo “permanente” meccanismo europeo di stabilità (MES) a partire dal 1 luglio 2012 avrebbe sostituito i precedenti fondi salva stati - il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) - che erano fondi“temporanei”.
Il MES venne approvato il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificato dal consiglio europeo il 25 marzo 2011. In quella stessa data - per consentire l’integrazione del MES all’interno degli altri trattati europei - il Consiglio presieduto da Herman Van Rompuy dispose la modifica dell’articolo 136 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” - meglio conosciuto come Trattato di Lisbona - inserendo questo paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."

Anche questa volta ponete un’attenzione particolare sulle parole usate,soprattutto su queste due parole: “rigorosa condizionalità”. Ci ritorneremo.

Per l’Italia il trattato fu firmato da Mario Monti a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
Il 19 luglio dello stesso anno la votazione della Camera dei Deputati - con numeri plebiscitari (325 sì, 53 no e 36 astenuti) avrebbe completato l’iter di ratifica per l’Italia, con la conseguente adesione del nostro Paese al MES.
Gli altri Paesi ad avere ratificato il MES sono stati Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia. Ovvero tutti i 17 Paesi dell’eurozona che erano tenuti all’adesione. Dal momento in cui tutti hanno sottoscritto, il MES è entrato formalmente in vigore.

La sua sede è stata stabilita nel Lussemburgo.

Il MES, come abbiamo visto, nasce con una motivazione “benefica”: essere un meccanismo di permanente “salvaguardia” della stabilità finanziaria della zona euro. Lo scopo sarebbe quello di evitare il “tracollo” di Paesi della zona euro, qualora si trovassero in bancarotta, o vivessero una situazione di forte “problematicità”.
Innanzitutto va subito detto che non si tratta di un semplice fondo - a differenza dei precedenti fondi salva stati - ma di una vera e propria organizzazione intergovernativa: una specie di FMI, ma anche una specie di banca, strutturata con un consiglio di Governatori (formato dai rappresentanti degli Stati membri) e un consiglio di amministrazione.
Il MES è un trattato col quale si dichiara di mirare a raggiungere stabilità finanziaria nella zona euro (come è stato anche per il Fiscal compact) che istituisce un’organizzazione finanziaria che influisce pesantemente sulle nostre sorti economiche. Ma andiamo con ordine.

Quello che è stato fatto passare per un semplice fondo è di fatto una anomalia giuridica. Il MES è un istituto finanziario, di prestito e investimenti, intergovernativo, di personalità giuridica di diritto privato, con scopo di lucro, ma con funzione pubblica di governo economico vincolante e sanzionante; sostituisce il precedente “fondo salva-stati” che era solo un organo di coordinamento.
I Paesi per partecipare al fondo dovranno rispettare norme molto severe, tra le quali il Fiscal Compact che prevede l'introduzione del pareggio di bilancio come norma costituzionale e una riduzione significativa del debito pubblico.

Anche premettendo queste “stranezze”, cosa potrebbe esserci di contestabile in un “Fondo salva stati”? Sarebbe stato da sciocchi non aderire a questo fondo di sicurezza. E’ stato detto in tutti i modi che grazie a sistemi del genere l’economia europea poteva essere “salvata”.
Ma saranno soprattutto due le cose fondamentali che dovremo afferrare, per capire fino a che punto questo è uno strumento di salvezza. Ovvero:
1) cosa significa, a tutti gli effetti aderire al MES, quali conseguenze comporta;
2) quale è la reale portata e la reale "natura" degli aiuti che - in caso di bisogno - verrebbero dati
.
Per semplificare la comprensione ho distinto il testo che seguirà in paragrafi tematici. Ma non si tratta di passaggi distinti e a sé stanti: tutto il discorso segue un unico filo.

Edited by Arianna… - 18/4/2013, 00:23
 
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view post Posted on 17/4/2013, 22:31     +1   -1
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I
ORGANI DEL MES

L’organo di comando principale è il Consiglio dei Governatori, formato dai 17 ministri delle Finanze dei Paesi membri. Essi sono formalmente nominati dagli Stati membri. Ad esso si aggiungono un Consiglio di amministrazione e un Direttore generale.

Facendo quindi uno schema di massima degli organi del MES, abbiamo:

  • Il Consiglio dei Governatori, formato da un componente per ciascuno degli Stati membri del MES, nonché, in qualità di osservatori, dal Commissario europeo per gli affari economici, dal Presidente dell’Eurogruppo e dal Presidente della BCE, assume le principali decisioni relative al funzionamento del MES.
  • Il Consiglio di amministrazione svolge invece i compiti specifici delegati dal Consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un amministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario.
  • Il Direttore generale è nominato – per cinque anni (rinnovabili una volta) – dal Consiglio dei governatori fra i candidati dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio dei governatori.

Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione decidono “di comune accordo”, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice. In particolare, il Consiglio dei governatori delibera all’unanimità su questioni di particolare rilevanza relative alla concessione dell’assistenza finanziaria, alle capacità di prestito del MES ed alle variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili.

nubi

Il meccanismo di voto del MES non è - come molti immaginerebbero - del tipo “un rappresentante, un voto”, ma è commisurato alle quote di partecipazione del capitale sociale.

Per tutte le decisioni di maggiore importanza dei Governatori o degli amministratori è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno due terzi dei “diritti di voto”. Il numero di diritti di voto di ciascun Paese membro del MES, rappresentato fisicamente dal Governatore o dall’amministratore di riferimento, è corrispondente al numero di quote versate e assegnate a tale membro sul totale del capitale. Sostanzialmente, più sono le quote versate, più si conta nelle votazioni.

E’ previsto anche un meccanismo di votazione d'urgenza nei casi in cui la Commissione europea o la BCE, in base ai loro elementi di informazione, concludano che è necessaria la concessione di un prestito o l'attuazione di assistenza finanziaria per un dato paese.

Malgrado la creazione del MES sia stata resa indispensabile dalla latitanza della BCE in campo di politica monetaria e di sostegno agli stati ex-sovrani, la banca centrale di Francoforte - lo vedremo anche dopo - ha un ruolo non trascurabile nella gestione del MES, e previa richiesta i governatori della BCE potranno partecipare a tutte le riunioni o i consigli di amministrazione del MES (tranne quelle private e segrete, di cui parleremo dopo).

Fino a questo momento, abbiamo capito che il MES è una organizzazione permanente, che è una organizzazione intergovernativa, che il suo organo di comando supremo è costituito da un Consiglio di Governatori rappresentato dai diciassette ministri delle finanze dei diciassette Paesi membri dell’eurozona che hanno aderito al MES.



Edited by Arianna… - 18/4/2013, 00:22
 
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II

CAPITALE ORIGINARIO DEL MES E RICAPITALIZZAZIONE INFINITA

Il MES disporrà di un capitale di 700 miliardi di Euro, di cui 500 concretamente utilizzabili nell’azione di “sostegno” ai Paesi in difficoltà.

Ogni Stato aderente deve contribuire in proporzione alla grandezza della sua economia; l'Italia deve fornire il terzo maggiore contributo di partecipazione: un totale di 125,4 miliardi di euro. Ovvero un altro salasso.

In teoria il sistema a conti fatti sarebbe meno feroce di come appare. Perché dei 700 miliardi di euro del fondo, gli Stati partecipanti hanno l’obbligo di versare concretamente “solo” 80 miliardi di euro, e “spalmati” nel corso di cinque anni. In proporzione l’Italia dovrebbe versare solo 15 miliardi di euro in cinque anni. Gli altri 620 miliardi sono “capitale garantito”, che non deve essere versato se non in caso di necessità.

Il piccolo problema in tutta questa descrizione è che i “casi di necessità” (o fantomatici tali) si manifesteranno in tempi rapidissimi, ed è considerato praticamente scontato che ai Paesi verrà richiesto di scucire le altre quote. Quindi, solo teoricamente un Paese come l’Italia deve sborsare 15 miliardi in cinque anni; nei fatti, sarà con quasi totale certezza costretto a sborsare di più e nell’arco di un tempo minore. L’articolo 9 prevede infatti che il Consiglio dei Governatori possa esigere in qualsiasi momento il versamento del capitale sociale non ancora versato. E gli Stati non avranno altra opzione che eseguire gli ORDINI entro sette giorni. Notate anche il tempo rapidissimo entro il quale si ha il dovere di agire. Questo tipo di decisione dovrà essere preso all’unanimità.

L’articolo 10 stabilisce che il Consiglio dei governatori può decidere di mutare l’importo del fondo. Quello che sommessamente questa norma (art. 10) dice ha conseguenze incalcolabili. Tradotta significa che I GOVERNATORI DEL MES HANNO LA FACOLTA’ ESCLUSIVA DI POTER INDEFINITIVAMENTE AUMENTARE IL CAPITALE DEL MES. OVVERO I SOLDI CHE GLI STATI DOVRANNO VERSARE PER COSTITUIRLO.

E anche in queste eventualità vale il combinato disposto con l’art. 8: ovvero, una volta richieste altre quote da pagare, esse andranno pagate entro sette giorni. In caso di mancato pagamento da parte di un Paese membro del MES di una quota del capitale o di una rata del prestito (nel caso di Paese “beneficiato”), i Governatori o gli amministratori di questo Paese membro non potranno più esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza.

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Questo è il ricco Paese che dovrà versare 125 miliardi per il MES (per incominciare...)

Domanda elementare.

I 125 miliardi che l’Italia dovrà corrispondere (una volta che venisse richiesta anche la quota “garantita”) da dove li potrà tirare fuori?

I Paesi dell’eurozona sono ridotti alla fame, in primo luogo per responsabilità degli stessi meccanismi dell’eurozona. Un Paese come l’Italia è stato condotto a un tale livello di impotenza da non avere neanche i fondi per sostenere la ricostruzione de L’Aquila. Dove li trova altri miliardi per aderire al MES? Con gli unici due sistemi a cui può ricorrere:

  • o li chiede ai mercati d’affari piazzando altri titoli di stato - ovvero facendo altri debiti - presso le grandi banche “specialiste in titoli di stato”;
  • o cerca di strapparli ad un popolo impoverito, direttamente con le tasse, o indirettamente devastando il già comatoso Stato sociale.

Probabilmente dovrà fare entrambe le cose.

Non è difficile comprendere come, per aderire a un fantomatico fondo che dovrebbe salvarti dal tracollo economico, ti sottoponi ad un salasso economico che ti costringerà a ricorrere ad un ulteriore ingente indebitamento.

Per avere un c.d. schermo di protezione contro la crisi dei debiti, ti indebiti maggiormente e acceleri il peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

E non dimentichiamo come teoricamente il MES può all’occorrenza aumentare indefinitamente il suo capitale e richiedere esborsi potenzialmente infiniti. Già da questo sembrerebbe un modo ben strano di “garantirsi”. Un Paese diventa, a fondo perduto, un territorio perennemente espropriabile.

E’ ben chiaro – da quanto visto finora - che sebbene i soci del MES siano gli Stati, essi, nel momento in cui hanno aderito, cessano di sussistere, al suo interno, come istituzioni sovrane. Il loro potere non sarà misurato in base al potere sovrano, bensì in qualità di soci, e quindi in modo proporzionale alla quota versata. Ma, potremmo aggiungere, lo Stato è un tipo molto particolare di socio, un socio "perennemente sottomesso", e i cui interventi finanziari sono "perennemente esigibili" dall’organo di comando del MES.

Un socio che - come vedremo tra poco - nel momento del “bisogno”, più che avere diritto all’intervento in condizioni favorevoli, deve negoziare, in qualità di “debitore”, scelte di politica nazionale al fine di ottenere in prestito, a tassi d’interesse determinati dallo stesso organismo, la necessaria liquidità per evitare il paventato default, ovvero il fallimento dello Stato.

 
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view post Posted on 21/4/2013, 11:23     +1   -1
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III
I PRESTITI DEL MES AI PAESI IN DIFFICOLTA’

Lo scopo fondamentale col quale il MES è stato “venduto” da una classe politica complice e ignorante a media pigri e succubi e a popoli disinformati è proprio quello della sua capacità di intervenire nelle situazioni di crisi economica che possono coinvolgere i Paesi dell’eurozona.
Nonostante tutto quello visto finora sul funzionamento del MES - e mettendo da parte la possibile riflessione su come si è giunti alle c.d. “crisi del debito sovrano”- un Paese potrebbe ancora dire: “ok, sono alla fame, ma caccio quest’altro mazzo di miliardi, indebitandomi ulteriormente... ok, entro in un meccanismo dove potranno chiedermi soldi all’infinito e io non potrò mai oppormi... ma almeno se mi trovassi in una situazione di concreto tracollo finanziario in atto verrei soccorso e salvato, riceverei i fondi per potere respirare”.
Ripeto, non stiamo adesso considerando se proprio il contesto di riferimento di questi “problemi” sia reale, se ildebito sovrano sia davvero un problema, cosa è il debito pubblico, e se, anche se fosse un problema, non si dovrebbe intervenire in altro modo, se è lo stesso impianto monetario e bancario attuale ad essere marcio fin nel midollo. Sono tutte cose che in buona parte abbiamo già trattato e su cui ritorneremo.
Adesso prendiamo anche per buono il "film".
Riprendendo il filo: io Paese, già in difficoltà di mio, mi sveno ulteriormente per aderire ad un c.d. Fondo salva-stati che dovrebbe salvarmi dal pericolo dell’abisso, a costo anche di sottomettermi permanentemente ad una casta di Governatori che mi potrà chiedere quanto denaro vuole, ogni volta che lo riterrà opportuno. Ma, perlomeno, se l’abisso si scatenerà verrò aiutato.
Molti credono che gli aiuti elargiti in sede di Unione Europea siano un “dono”, un sostegno a fondo perduto. Aiuti veri, insomma... che vi sia una sorta di fondo di mutuo aiuto, di fondo di solidarietà, dove il denaro dato non è soggetto ad obbligo di restituzione, oppure è ad obbligo parziale.
La realtà è totalmente differente.


mes8

Gli “aiuti” europei sono, in generale, prestiti, ad interesse. E lo stesso vale, nello specifico, per gli “interventi” del MES, che consistono fondamentalmente in prestiti dai ai Paesi in difficoltà.
Quindi il modo in cui il Paese già indebitato e sottoposto all’attacco della speculazione finanziaria è aiutato, è di appioppargli ulteriori debiti.
Ma non solo. Ricordate cosa abbiamo detto nella prima parte quando si è visto come il Consiglio europeo, in sede di ratifica del Mes, e del suo inserimento nell’architettura dei Trattati, dispose la modifica dell’articolo 136 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” inserendo questo paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.”
Questa espressione - rigorosa condizionalità - la ritroviamo sostanzialmente identica nell’art. 12 del Trattato istitutivo del Mes:
Art, 12 c.1 – “Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.”
Queste rigorose condizioni vanno viste alla luce dell’art.13, par.1, commi a e b, dove va segnalato il riferimento alla "sostenibilità del debito pubblico". Per "sostenibilità del debito pubblico" si intendono:

  • riduzioni salariali
  • precarizzazione
  • licenziamenti facili
  • falciamento dipensioni, sanità e servizi.

In senso più complessivo, le “condizioni rigorose” andranno ad operare su un vastissimo campo d’azione: politiche monetarie, bilancio, gestione del debito pubblico, titoli di stato, gestione dei servizi e delle proprietà pubbliche, sostegno sociale, rapporti produttivi, politiche del lavoro, l’immissione di denaro nel circuito orizzontale dell’economia reale di imprese e famiglie.
Quindi, questo riferimento a “condizioni rigorose” significa che non solo ildenaro verrà dato in prestito, ma I PRESTITI SARANNO DATI IN CAMBIO DI “CONDIZIONI RIGOROSE” DA ATTUARE NELLA POLITICA ECONOMICA E FISCALE DEL PROPRIO PAESE, OVVERO IN CAMBIO DI FEROCI POLITICHE DI MASSACRO SOCIALE: TAGLI, LICENZIAMENTI, TASSE, PRIVATIZZAZIONI.
Come scrive Claudio Messora: “Se tu (Stato italiano) rischi di andare a gambe all’aria, vai dai governatori del MES e dici chiaramente che rischi il fallimento e che hai bisogno di soldi, loro cosa fanno? Visto che hai pagato inizialmente il ‘premio’, ti danno i soldi, no? No: te li prestano ad alti tassi di interesse! Così dovrai restituirgli anche questi altri soldi e dovrai anche sottostare alle loro direttive in materia di politica economica, che loro ti chiederanno di attuare per essere sicuri che tu riuscirai a ridargli i soldi che loro ti hanno prestato. Ti metti, in poche parole, della gente in casa come la Troika ha fatto in Grecia e in Spagna.”
Il riferimento di Messora ci sta tutto. Infatti, in Grecia abbiamo visto la Troika (FMI, UE e BCE) imporre delle condizioni che si traducono quasi esclusivamente in politiche di massacro sociale e in una cessione della sovranità. Ti do dei soldi e non solo dovrai ritornarmeli, ma in cambio in materia economica, fiscale, sociale dovrai obbedire ai miei diktat (piano di austerity, riduzione dello stato sociale, liberalizzazioni e privatizzazioni).
L’integrazione di Fiscal Compact e del Mes elimina dal panorama dell’eurozona ogni opzione di spesa a deficit in funzione anticiclica, e struttura una camicia di forza di recessione infinita.
Facciamo un riepilogo:

  • I Paesi che danno vita al MES, per avere teoricamente uno strumento che li tuteli dalle burrasche finanziarie connesse alla cosiddetta crisi del debito, iniziano la loro avventura nel MES con ulteriore indebitamento.
  • Il Consiglio dei governatori - rappresentato dai ministri delle finanze dei singoli stati membri - avrà il potere insindacabile di aumentare il capitale totale e quindi anche le quote che gravano sui singoli Paesi membri.
  • In caso di “situazione di pericolo” il Paese che richiede l’intervento del MES, riceverà, se la sua richiesta viene accolta, versamenti in denaro, non a fondo perduto, ma in prestito ad interesse, con ulteriore aumento dell'indebitamento.
  • In cambio di questi prestiti, lo Stato membro deve sottoporsi a rigorosi obblighi di massacro sociale.
 
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view post Posted on 21/4/2013, 15:01     +1   -1
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IV

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI 

In questo meccanismo già abbastanza preoccupante del suo, entrano altri soggetti “preoccupanti”.Pochi sanno, ad esempio, che l’accesso al “credito” del Paese membro in difficoltà deve essere approvato dalla BCE. Essa farà un’attenta valutazione del Paese “richiedente”, un po’ come fanno le banche quando gli chiedi un mutuo. Se essa valuterà che lo Stato non dà attualmente garanzie di essere in grado di ripagare il prestito, il prestito potrà essere erogato solo con il coinvolgimento del settore privato. Ovvero, i creditori privati dovranno accettare una riduzione del valore dei loro crediti. Ma nel caso che questo avvenga e il prestito venga concesso, le condizioni imposte allo Stato saranno ancora più rigide e feroci.
Ma non è solo la BCE a entrare nel meccanismo del MES: seppure in modo più attenuato, viene aperta la porta anche al Fondo Monetario Internazionale (FMI).
Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità finanziaria dell’eurozona e la partecipazione attiva del FMI è prevista sia a livello tecnico che finanziario. Emblematica del riconoscimento di un ruolo all’FMI è la disposizione per la quale lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES dovrà rivolgere, ove possibile, richiesta analoga al FMI. Inoltre lo Stato membro “accetta che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES.” (Premesse, comma 8 e13).
Era giusto naturalmente coinvolgere l’FMI, dopo l'onorata carriera di avvoltoio economico conquistata in decenni di onorata usura imposta tramite meccanismi di indebitamento fraudolento a molti Paesi di Africa, Asia e Sudamerica. 

vulture

La presenza di soggetti tecnocratici è implementata anche dalla presenza di “membri osservatori”. Nelle riunioni per la valutazione di decisioni importanti del MES lasciate alla votazione dei 17 Governatori, sono presenti come “membri osservatori” anche:
- il membro della Commissione Europea responsabile per gli Affari economici e monetari;
- il Presidente dell’Eurogruppo (un club informale di questi 17 ministri delle Finanze);
- il Presidente della Banca Centrale Europea.
La previsione di questo tipo di osservatori avrebbe una motivazione di “influenza” su personaggi ancora in qualche modo legati a un “filo politico” come sono i ministri delle finanze che costituiscono il Consiglio dei governatori. Giorgio Fiorescrive: “I neoministri delle Finanze sono generalmente felici di essere arrivati così in alto nella loro carriera ma entrano in un mondo che conoscono poco o affatto. È il microclima delle istituzioni finanziarie internazionali e dei numeri con infiniti zero. Può bastare un momento di distrazione per sbagliarsi di decine di miliardi di euro (…). Questi ministri appena nominati costituiscono una preda facile per i consulenti della BCE e dal FMI, che vengono a spiegare loro come funziona e cosa ci si aspetta da un buon ministro delle Finanze.”
Guardando anche qui le disposizioni sul Mes, in connessione col Trattato “fratello” del Fiscal Compact - di cui ci siamo occupati in altra sede - emerge la costante presenza della Troika (Commissione Europea, BCE, FMI).
Ma oltre a questi soggetti “tecnocratici”, è prevista anche la presenza di “soggetti privati” nelle stanze decisionali del Mes. E questo è un altro dei (tanti) punti oscuri del trattato. Il Mes avrà facolta di attingere liquidità dal mercato esterno, di finanziasi con capitali di privati e organizzazioni finanziarie (banche di affari come Goldman Sachs, fondi di investimento, assicurazioni, ecc.) che potranno a quel punto dire la loro nella discussione sulle politiche economiche da imporre agli Stati.



Edited by Arianna… - 26/4/2013, 14:53
 
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V

LE ALTRE MODALITA’ DI INTERVENTO DEL MES 

Abbiamo visto finora, come forma di intervento verso gli Stati in difficoltà, il prestito effettuato nei loro confronti, in presenza di certe condizioni, e legandolo a certe condizioni. Ma l’intervento del MES nei confronti degli Stati può avvenire anche se lo Stato non è in bancarotta, tramite l’acquisizione dei titoli di Stato emessi sul mercato primario da quel Paese, qualora la totalità o parte dei titoli collocati nelle aste dovessero andare invenduti. Anche in questo caso, gli Stati “sostenuti” si indebitano nei confronti del MES che acquisisce quote del loro debito pubblico e quindi anche capacità di influenza.
Il MES a conti fatti agisce come una sorta di banca sovranazionale, che effettua prestiti nei confronti dei Paesi “clienti” in difficoltà in cambio di pesanti “penalità”. Come le grandi banche d’affari, può anche comprare i titoli di Stato dei Paesi membri. Ma non è un “prestatore di ultima istanza”, come sarebbe se, allo stesso modo delle banche centrali storiche, fosse esso stesso fonte del denaro. In questa peculiare banca, sono i Paesi di riferimento i “prestatori di ultima istanza”, la “banca centrale“ del MES. Il MES potrà effettuare le sue operazioni “costringendo” i Paesi partecipanti a svenarsi per garantirle, e quindi a fare ricadere il loro impatto sui popoli europei, a tutela dei quali un meccanismo del genere  - si è detto - doveva essere costituito. I cittadini e i popoli europei saranno legati in modo indissolubile alle dinamiche finanziarie del MES, e ogni qualvolta quest’ultimo ne avrà necessità, o dichiarerà di averne, saranno chiamati a versare soldi.
“Il MES costruisce un rapporto di usura di secondo livello: i prestiti erogati dal MES sono effettuati tramite denaro pubblico già ‘ipotecato’. Inoltre, vincola i ‘prestiti’ alla condizione che i governi di euro-zona trasformino l’economia reale nazionale in un aereo in rotta di collisione” (Paola Ghini e Valentina Serru).

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In modo del tutto analogo ai prestiti del FMI, i capi di Stato o di governo sono costretti a concedere lo status di creditore privilegiato (seniority) ai prestiti del MES. Ma in caso di debiti anche col Fondo Monetario Internazionale, lo status di creditore privilegiato del FMI prevale su quello del MES.
Adesso facciamo un breve schema delle modalità di intervento - considerate fino ad ora - che il MES può mettere in atto nei confronti di un Paese bisognoso di “assistenza”. Come abbiamo visto può intervenire:

  • Sotto forma di prestito (art. 15), secondo condizioni contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa.
  • Mediante l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario, ovvero di titoli di Stato emessi direttamente da un membro del MES (art. 17). E’ prevista anche la possibilità di comprare titoli emessi sul mercato secondario.
  • Ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie di un membro del MES (art. 16). Ovvero, detto in parole povere, usando i soldi del MES per salvare le banche private.
Ma non è tutto: il MES ha poi la facoltà - per realizzare il suo obiettivo - di indebitarsi con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni, tramite il collocamento di propri titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari (Art.5. "Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.") Quindi il MES può emanare dei propri “titoli di debito” per acquisire crediti dai mercati dei capitali. Perciò - come scrive Piero Valerio - via libera all’acquisto di obbligazioni e titoli MES da parte di banche private, società di investimento, fondi comuni, hedge funds, e si ripartirà come sempre con un altro giro di speculazioni finanziarie su questi nuovi titoli, con società di rating e tutto il resto.
Questa modalità di azione configura sinistramente il MES come una combinazione incestuosa, nello stesso ente, di un direttorio finanziario, di una banca sovranazionale, e di una facoltà come quella di emettere propri “titoli di debito”, generalmente connessa allo Stato.
Come abbiamo visto precedentemente negli interventi di “prestiti diretti” di acquisto di titoli di stato, dove i garanti finali, i prestatori di ultima istanza, sono gli Stati e i cittadini, anche qui i garanti del debito che assumerebbe il MES emettendo i propri titoli di debito sarebbero sempre gli Stati e i cittadini. Se si arrivasse al punto che titoli di debito sottoscritti dal MES vadano pagati in tempi rapidi, è sugli Stati e sui cittadini che ci si rivarrà.
Per ora quelche è certo è che il MES potrà indebitarsi con una vasta gamma di soggetti, che sappiamo comprendere il FMI, ma noi pensiamo anche alla Banca Mondiale.
Immaginate quali combinazioni di delirio economico potrebbero essere realizzate. Tanto per sbizzarrirci, immaginate che un Paese del MES, dopo essersi già svenato per aderire al MES, chieda a un certo punto aiuto, e il MES per "aiutarlo" gli faccia un prestito con interessi in cambio di condizioni feroci. Immaginiamo anche che il MES, per avere più fondi per agire, decida di raccogliere finanziamenti attraverso l’emissione di propri titoli di debito, titoli di debito che ricadranno sugli Stati e quindi anche su quello Stato “beneficiato”, che si troverà indebitato tre volte: con la partecipazione al MES, con l’aiuto diretto nel momento di difficoltà e con la vendita di titoli di debito da parte del MES. E oltre a ciò dovrà attuare feroci politiche di massacro sociale.
E poi non dite che questi non sono dei geni.
 
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view post Posted on 26/4/2013, 14:03     +1   -1
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VI
IRRENSPONSABILITA’, IMPUNITA’, PRIVILEGIO

Abbiamo visto finora quale è l’organo di comando del MES, quali sono i vincoli finanziari peri Paesi che vi aderiscono, quali sono le sue modalità di intervento nel caso di richiesta di soccorso da parte di Paesi in difficoltà, e abbiamo anche considerato la sua capacità di emettere titoli di debito.
Una cosa decisiva per avere - in tutte le sue sfaccettature - un quadro completo del meccanismo che è stato approntato è LA POSIZIONE DI TOTALE IRRESPONSABILITA’ E IMPUNITA’ IN CUI OPERA IL MES.

  • Un’insieme di norme (artt. 32, 34 e 35) lo pone al di sopra di ogni altra autorità politica e giudiziaria.L’organizzazione del MES è in pratica immune da ogni controllo e da ogni azione legale. E questo vale anche per chi la dirige. I diciassette governatori, e tutti coloro che compongono l’istituzione MES, compresi i membri dello staff, saranno assolutamente impunibili per tutti gli altri commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Nessuno potrà citarli in giudizio contro nessun atto.
  • Tutti i documenti che verranno prodotti saranno inviolabili, e non potranno quindi essere visionati. Non ci potranno essere sequestri da parte delle forze dell’ordine né potranno essere esaminati da nessuno esterno al MES.
  • Le disponibilità e le proprietà dell’ESM, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo che lo stesso organismo non vi rinunci spontaneamente; non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca ed esproprio, e, godono di esenzione fiscale (art. 32). I locali del Mes vengono letteralmente definiti ”inviolabili”.

il_padrino

C’è un’affinità tra queste disposizioni e l’obbligo del segreto professionale disposto dall’art. 34: ”Imembri o gli ex membri del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di Amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato per, o in rapporto con il Mes, sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale”.
Fermiamoci un attimo e consideriamo gli elementi acquisiti fino ad adesso:
  • Qui abbiamo una nuova organizzazione intergovernativa, verso la quale dovremo svenarci e che, dopo i primi tre anni, potrà richiedere in qualsiasi momento il versamento della quota rimanente, che dovrà essere pagata entro sette giorni. E non solo: se lo valuterà opportuno potrà richiedere altri versamenti di denaro, senza che sussista un limite non superabile o che il Parlamento dei singoli stati venga coinvolto.
  • Questa organizzazione potrà imporre, in cambio di prestiti, condizioni brutali sul piano economico ai paesi “beneficiati”, arrivando nei fatti a commissariarli.
  • Questa organizzazione potrà citare in giudizio i singoli Stati e (in sinergia con la BCE e il FMI) avrà il controllo sostanziale dei loro bilanci.
  • Questa organizzazione avrà facoltà di stipulare contratti di ogni tipo con banche, istituti finanziari e organismi di livello globale, utilizzando gli Stati come garanti e responsabili finali di ogni esborso o rischio finanziario.
  • Eppure, questa organizzazione gode di un livello di incontestabilità, di privilegio e di immunità totalmente sconosciuto nella storia dei moderni Stati costituzionali. Si arriva a gradi di tutela da teatro dell’assurdo. Nessun membro di essa può subire alcun giudizio o controllo da parte di istituzioni esterne. Nessun giudice può metterci il naso. Non un documento può essere visionato. Non una sede può essere ispezionata. Nessun controllo, nessuna moratoria, nessun intervento di nessun genere potrà mai avvenire. Si arriva a disposizioni di totale illogicità e non collegabili, neanche vagamente, a ipotetiche ragioni di “sicurezza”, come la totale esenzione fiscale dei locali e delle proprietà acquisite dal Mes. Senza dimenticare l’obbligo cogente di mantenere il “segreto professionale”. Un “limbo intoccabile” e una “spasmodica ricerca di garanzie e immunità” (Dario Lo Scalzo), che, oltre ad essere contraria ad ogni principio di diritto, fa presupporre il peggio. Come a dire “potremo combinare tante di quelle bestialità che vogliamo avere mano libera”.
  • Naturalmente, nel momento in cui le stesse norme del Trattato sul Mes, potessero essere interpretate in modi differenti, chi deciderà qual è l’interpretazione corretta? Un entità terza? No, lo stesso ente. Ogni questione relativa all’interpretazione o alle disposizioni di applicazione delle norme del trattato è sottoposta alla decisione degli stessi organi dell’ente.
 
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view post Posted on 26/4/2013, 14:09     +1   -1
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VII
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA
 

Eppure tutto quello che abbiamo detto finora ha rischiato di frantumarsi proprio all’ultimo step. Sarebbe bastata una semplice sentenza. Infatti, dopo l’adesione di tutti gli altri Paesi dell’eurozona, il Mes rischiava di essere messo a repentaglio proprio dal Paese che più di tutti ha sostenuto la via del “rigore”: la Germania.
A differenza dell’Italia e di altri Paesi, dove un Trattato di così enormi conseguenze è stato approvato come se si approvasse una blanda riforma delle normative di un condominio, nella più totale assenza di dibattito politico e nella quasi totale distrazione dei media, in Germania c’è stato un dibattito intenso e appassionato, che ha suscitato tali perplessità da fare rimettere la decisione definitiva alla Corte Costituzionale tedesca.
Tanto per farci capire, i cittadini tedeschi hanno presentato alla Corte Costituzionale - sulla questione del MES - più di 37.000 ricorsi (il sistema tedesco prevede che i cittadini possano presentare ricorsi alla Corte Costituzionale) che giunsero uniti sotto il nome “Europa braucht mehr Demokratie” (l’Europa necessita di più democrazia) e che hanno costituito il più grande ricorso alla Corte Costituzionale nella storia della Repubblica Federale Tedesca. L’ispiratore di questa opposizione popolare è stato il professor Markus Kerber
Chi si aspettava che la Corte Costituzionale tedesca bocciasse l’adesione al Mes, facendo così, almeno per il momento, crollare questo abominio giuridico-economico (se il Trattato del Mes non avesse avuto l’adesione ditutti i Paesi dell'eurozona, infatti, non sarebbe entrato in vigore) è rimasto deluso. In effetti la Corte Costituzionale tedesca aveva un'occasione storica per difendere la democrazia. Occasione che è stata in parte persa. Dico “in parte” perché comunque ha posto alcuni significativi paletti al meccanismo del Mes per come lo abbiamo descritto in precedenza. 

kerber

Markus Kerber, il paladino dell'opposizione al M.E.S.

 La Corte - l'11 settembre del 2012 - ha approvato il Mes, ma con due forti condizioni limitanti:

  • Oltre il tetto massimo dei 190 miliardi di euro già previsti dal Trattato, ogni ulteriore ricapitalizzazione dovrà essere approvata dal Parlamento tedesco. 190 miliardi è la quota che la Germania deve versare al Mes, così come l’Italia deve versare 125 miliardi, e ogni Paese la quota corrispondente alla sua dimensione economica. In precedenza abbiamo evidenziato tra i punti più oscuri del Mes la facoltà che il Consiglio dei governatori ha di ricapitalizzare all'infinito il fondo. Ergo, ogni aumento totale di capitale, e quindi ogni aumento della quota dovuta dai singoli Paesi (quindi ogni aumento oltre ai già 190 miliardi di euro dovuti dalla Germania e ai 125 dovuti dall’Italia ecc.) può essere deciso insindacabilmente dal Mes, e i Paesi non hanno altra alternativa che adeguarsi. Bene, la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che ogni aumento ulteriore di capitale sarà valido solo se liberamente approvato dal Parlamento.
  • Inoltre ha stabilito che il Parlamento sia informato delle decisioni del fondo. In pratica cade l’inviolabilità assoluta dei documenti e dei verbali del Mes, e quindi viene in qualche modo ristabilito quel principio di trasparenza che è totalmente annientato nel testo originario del trattato.

Naturalmente questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca è solo un calmieramento degli effetti distruttivi del Mes, ma non risolve il problema, per tutta una serie di motivi:
I - Non sono state invalidate o “attenuate” le altre normative di privilegio e impunità assoluta, come quella che prevede l'assoluta immunità giudiziaria ditutti i membri del MES nell’esercizio delle loro funzioni.
II - Rimane integralmente aperto l’ambito dell’intervento del Mes nei confronti dei Paesi “sofferenti”, con l’imposizione delle “pesanti condizionalità” in cambio dei prestiti che a loro vengono dati.
III - E soprattutto... questa sentenza è la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, ed è cogente solo per l'ordinamento tedesco e il suo rapporto con quello comunitario. Formalmente essa non ha di per se stessa portato ad una modifica del funzionamento del MES per gli altri Paesi dell’eurozona. La logica più elementare del diritto vorrebbe che gli stessi “paletti” previsti per la Germania con la pronuncia della sua Corte venissero estesi anche a tutti gli altri Paesi dell’aerea euro. Lo stesso art. 11 della nostra Costituzione stabilisce nella seconda parte che l’Italia ammette limitazioni alla propria sovranità “in condizioni di parità con gli altri Stati”.
Eppure che questo avvenga - ovvero che vi sia una corrispondente estensione dei paletti stabiliti per la Germania - anche per gli altri Stati, non è necessariamente così scontato. Ormai abbiamo capito che la ragionevolezza e anche la basilare logica umana vengono annichilite continuamente nel sistema europeo.
Al di là delle possibili ricadute, resta l’amarezza per la differenza tra ciò che è accaduto in Germania e ciò che è accaduto in Italia. In Germania c’è stata comunque un’ampia e intensa discussione politica e sociale, i cittadini hanno preso a cuore la questione, la Corte ha ricevuto tantissimi ricorsi, ecc. In Italia un Trattato di tale incalcolabile impatto è stato approvato nell’acquiescenza e nell’indifferenza più totali.
Se si vuole veramente difendere la Costituzione, la si difende sempre, non solo quando Berlusconi fa le sue leggiad personam. Tutte le violazioni costituzionali berlusconiane sono un buffetto rispetto allo stupro totale rappresentato da meccanismi come il Fiscal Compact e il Mes.

 
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view post Posted on 26/4/2013, 16:09     +1   -1
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VIII
RIEPILOGO FINALE
 

E’ importante, nonostante le molte cose dette, mantenere bene a mente le acquisizioni fondamentali a cui siamo giunti. Le riassumerò, prescindendo dal possibile impatto che la sentenza della Corte Costituzionale tedesca potrà avere anche nella disciplina del MES per gli altri Paesi. Considererò quindi il modello originario previsto dal Trattato sul Mes.
Le cose fondamentali che dobbiamo tenere presenti sul MES sono le seguenti:

  • Il MES - presentato volgarmente come “Fondo salva Stati”- non è  un semplice fondo, ma un organismo intergovernativo permanente la cui sede è Lussemburgo.
  • Gli Stati partecipanti al MES (tutti quelli dell’eurozona) devono versare una quota di partecipazione al suo fondo (per l’Italia 125 miliardi). Questa quota si divide in versamenti da fare necessariamente, e un’altra parte come debito “garantito” da versare in caso di necessità. Ma si tratta di “necessità” che quasi certamente si presenteranno molto presto. Il Consiglio dei Governatori può esigere in qualsiasi momento il versamento del capitale sociale non ancora versato, e i Paesi membri dovranno obbedire entro sette giorni dalla richiesta-ordine.
  • Il Consiglio dei Governatori ha facoltà di aumentare in qualsiasi momento il capitale del MES. Può farlo indefinitamente, senza limiti di tempo o di capitale massimo raggiungibile. Quindi i Paesi membri potranno essere costretti all’infinito ad ulteriori esborsi oltre al capitale iniziale. E anche per questi, lo Stato deve eseguire la richiesta senza alcuna obiezione o approvazione degli organi parlamentari e governativi interni, e sempre entro sette giorni dalla richiesta.
  • Il tipico Stato indebolito dell’eurozona, per pagare la sua quota di adesione (e le quote corrispondenti ad eventuali aumenti di capitale futuri), sarà inevitabilmente costretto a tagliare i servizi sociali e a indebitarsi ulteriormente. Quindi un meccanismo che viene spacciato come una garanzia per la crisi dei debiti sovrani, inizia con un obbligo di indebitamento, e con l’eventualità di un indebitamento costante, “a richiesta”.
  • Il MES "aiuta" gli Stati in grave difficoltà economica non con fondi a titolo perduto o a rimborso parziale, ma con veri e propri prestiti ad interesse. Quindi, si tratta di un aiuto che aumenterà ulteriormente il debito degli Stati “beneficiati”.
  • Questi prestiti vengono forniti in cambio di “rigorose condizioni” da attuare: ovvero brutali condizioni di massacro sociale e ulteriori riduzioni della propria sovranità statale. Quindi, io Stato mi indebito per partecipareal MES; questo indebitamento contribuirà alla mia prossima crisi; per "aiutarmi" mi faranno degli ingenti prestiti, e quindi il mio debito aumenterà ulteriormente; e questi prestiti saranno legati a diktat feroci che mi impoveriranno ulteriormente, spappoleranno ancora di più i miei servizi sociali, indeboliranno la mia capacità economica, renderanno ancora più disperati i miei cittadini.

euro-cappio

  • Il Mes può anche “aiutare” gli Stati con l’acquisizione dei loro titoli di Stato rimasti invenduti. Anche in questo caso, mentre per fare parte del MES io Stato mi sveno a fondo perduto, con l’acquisizione dei titoli dei miei titoli di Stato ricevo denaro a titolo di debito con interessi.
  • E’ prevista la possibilità che il MES possa impiegare i suoi fondi per salvare banche private.
  • Il MES gode di un regime di assoluto privilegio e immunità. I suoi membri non sono sottoponibili a giudizio. Le sue decisioni non sono appellabili o sindacabili. I suoi atti sono segreti. I suoi locali e proprietà sono inviolabili e godono dell'esenzione fiscale.
Ho iniziato questa analisi del MES con una storiella semplificativa. Ora che siamo arrivati alle battute finali, ci può stare una citazione, ancora più semplificativa, di Marco Pizzuti, che parlando del funzionamento del MES riassume così la situazione:
Voi mi affidate i vostri soldi e poi li gestisco alle seguenti condizioni:
1- non avete diritto di chiedermi delucidazioni su come li spendo e non potete effettuare nessun tipo di controllo sulla mia gestione. Decido io quali informazioni darvi e con quali modalità;
2- oltre all’importo iniziale, siete obbligati a versarmi anche tutte le successive somme aggiuntive che vi richiederò;
3- se avrete bisogno di un prestito, deciderò io se concedervelo e a quali condizioni;
4- nel caso emergano degli illeciti finanziari, delle irregolarità o anche dei crimini gravissimi, non potrete denunciarmi, a meno che non sia io stesso ad autorizzarvi.
Accettate?
E tutti i Paesi dell’eurozona hanno risposto “SI'” a questa domanda.
Come ha ben detto Paolo Barnard, il MES non va visto da solo, come se si trattasse di un mostro uscito fuori dal nulla. Dal precedente testo che ho scritto sulle tematiche europee (dove analizzavo fondamentalmente il sistema dell’euro e dei trattati, con alcuni riferimenti anche al Fiscal Compact) emerge chiaramente che il MES è solo una delle ultime creazioni del sistema europeo.
Considerando complessivamente le sue modalità di funzionamento e vedendolo in connessione anche col Fiscal Compact e il sistema dell’euro, siamo in grado di potercela fare noi una domanda: se questo ulteriore meccanismo serva davvero a garantire la “stabilità” dei Paesi dell’euro, a evitare tracolli finanziari, a salvaguardare i cittadini e tutte le altre cose che vengono ripetute incessantemente, o se lo scopo non sia esattamente l’opposto: ovvero DESTABILIZZARE IN MANIERA CRESCENTE LA CAPACITA’ ECONOMICA E IL TESSUTO SOCIALE DEGLI STATI EUROPEI, IMMETTERLI IN UNA SPIRALE CRESCENTE DI DEBITI PER AFFRONTARE I QUALI SARANNO COSTRETTI A STIPULARE ALTRI DEBITI E A CEDERE FINO ALL’ULTIMO GRAMMO DI SOVRANITA’.
Dobbiamo chiederci allora se tutto quello cui stiamo assistendo, se questo labirinto di normative, regolamenti, trattati, diktat, istituti e organismi via via più complessi, non abbiamo come fine la cancellazione di ogni dimensione nazionale e di ogni potere democratico, al fine di arrivare ad una oligarchia europea fondata sul potere del denaro.
Questa domanda abbiamo il dovere di porcela. Un dovere che è anche una responsabilità verso tutti i cittadini del nostro Paese e tutti i popoli d’Europa.



Scritto da Alfredo Cosco il 10 aprile 2013 e pubblicato su:
www.italianopercaso.it/il-mes-mecca...so-loligarchia/
 
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8 replies since 16/4/2013, 01:11   518 views
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